Art. 13.

      1. Le somme dovute in relazione al conferimento dei rifiuti radioattivi all'ANGERIR sono anticipate dai soggetti di cui all'articolo 11, secondo un piano finanziario concordato con l'ANGERIR stessa.
      2. Il piano di cui al comma 1 tiene anche conto dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione del centro di smaltimento e del deposito, nonché del programma di conferimento dei rifiuti all'ANGERIR.
      3. Le somme anticipate sono rivalutate sulla base delle tariffe di conferimento al momento della consegna dei rifiuti radioattivi al centro di smaltimento o al deposito.